Colla
presente
scrittura a
doppio originale
ai termini
dell’art. 1279
delle leggi
civili si
conviene quanto
segue fra il
signor D.
Michele Giura,
figlio di Donato,
qual procuratore
del signor D.
Prospero Iasillo,
con mandato di
giorno 3 maggio
18trentacinque
registrato li
cinque detto
anno.
1837 nel quarto
ufficio lib. 1°:
volume 316,fo
165,casel: 1ª
grana venti
Banchieri,
domiciliato Vico
del Pero n. 2,
ed il signor D.
Antonio Ranieri,
domiciliato
Strada Santa
Maria Ognibene
n. 26.
1. Il
signor Giura
nell’annunciata
qualità da in
fitto al signor
D. Antonio
Ranieri una
porzione del
secondo piano ed
è propriamente
quella sporgente
alla porta del
vicolo, e si
compone di una
saletta,
anticameretta,
stanza di
compagnia
dipinta giallo
di groma, tela
nella soffitta,
rigiole nel
pavimento, da
questa si passa
in una stanza da
letto dipinta
color verde
azzurro, tela
nella soffitta,
rigiole nel
pavimento, dalla
detta a dritta
si ratrova uno
stanzino situato
a mezzogiorno
dipinto color
verde composto,
rigiole nel
pavimento e
stipetto con
bassoletto, e
scansie, a
sinistra della
stessa stanza da
letto vi è una
seconda
stanzetta da
letto dipinta
color turchino,
rigiole nel
pavimento, e
tela nella
soffitta, alle
spalle della
galleria vi è
uno stanzino con
carte nella
soffitta, rigiole
nel pavimento, e
tre porte
d’ingresso, da
una immette
nella saletta,
una nella
galleria, e
un’altra nella
stanza da letto,
la cucina è
fuori alla
saletta, e vi
sono rigiole nel
pavimento, carte
nella soffitta,
una dispensa con
ammezzato, come
anche vi è una
seconda dispensa
all’anticamera.
Tutti i
corrispondenti
membri sono
provvisti di
serramenti,
bussole, telari,
porte, lastre, e
mascature tutte
sane. La detta
casa ha l’uso
dell’acqua
piovana tal
quale si
rattroverà nella
lanterna,
dovendola
attingere fuori
al ballatoio
della porta
d’ingresso, e
mancando si
serviranno
dell’acqua
sorgiva, che
esiste a basso
al portone, e
propriamente nel
vano in testa
sotto la
guardiola, anche
dal quale si
sottraeva nel
corrispondente
pozzo.
2. La
durata di detto
affitto sarà da
oggi
sottoscritto
giorno per fino
ai quattro
maggio
19trentacinque
senza esservi
bisogno di
congedo né
dall’una, né
dall’altra
parte.
3. La
pigione si è
convenuta per
ducati ottanta
l’anno, di cui
l’inquilino
Signor Ranieri
si obbliga a
pagare
nell’entrare
nella detta casa
la somma di
ducati dieci, e
li rimanenti
undici mesi
pagherà sempre
ducati sei, e
grana trenta,
facendo il
secondo
pagamento al
quattro di
giugno sempre
con mesata
anticipata, e di
moneta d’argento
del regno in
carlini dodici e
fuori qualunque
siasi carta
monetata.
4
. È
vietato
all’inquilino di
apporre chiodi
in qualunque
siasi luogo
della casa:
ugualmente gli
rimane vietato
d’introdursi
persone affette
da morbi
contagiosi, o da
tali
dall’opinione
dei vicini si
stimasse di
discredito alla
casa i tal caso
è tenuto a
rimborsare al
locatore tutti i
danni e
interessi, che
sarà per
soffrire per
tale oggetto, e
ciò anche che
qualche
individuo di sua
famiglia venisse
da simile morbo
attaccato.
5.
L’inquilino
Signor Ranieri
si obbliga di
conservare la
casa nel
medesimo buono
stato secondo si
è descritta, e
di così
consegnarla.
6
. Sempre
che al locatore,
e qualsiasi
altra persona
gli piacerà di
visitare questa
casa l’inquilino
non potrà
rifiutarsi.
Del presente
foglio saranno
formati due
originali
consimili, dei
quali uno è
rimasto al
locatore, nella
annunciata
qualità di sopra,
e l’altra si è
passato
all’inquilino
signor Ranieri
Napoli 4 maggio
1835
Michele Giura